Modello Unico di domanda alla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità (CPC)

Modello utilizzabile per la generalità delle richieste alla CPC sia da parte dei privati che da parte dei Comuni
Data:

01/01/2025

Argomenti

Tipologia di documento

  • Modulistica

Descrizione

Il documento è suddiviso in due sezioni, di seguito il dettaglio e le indicazioni alla compilazione.

Sezione 1 - per la generalità dei procedimenti (privati/Comuni/Comunità)

- autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 7, c.8, lett. a) della L.P. 15/2015 e s.m. (ITER 1)

L'autorizzazione paesaggistica della CPC è richiesta per i seguenti interventi:

  • opere da realizzarsi all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio e dei Parchi Naturali provinciali (art. 64, c.2, lett. a) e b) della L.P. 15/2015)
  • opere da realizzarsi all'interno delle aree di tutela ambientale individuate dal PUP (art. 64, c.2, lett. c) della L.P. 15/2015)
  • opere previste sui beni ambientali di cui all'articolo 65 della L.P. 15/2015 (art. 64, c.2, lett. d) della L.P. 15/2015)
  • fuori dai centri abitati, l'installazione della segnaletica sentieristica ed escursionistica e di quella sulla denominazione di percorsi storici e culturali e la posa di cippi o simboli commemorativi e di cartelli o di altri mezzi pubblicitari (art. 64, c.2, lett. e) della L.P. 15/2015)
  • nelle aree di tutela ambientale la realizzazione di muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza (art. 64, c.2, lett. f) della L.P. 15/2015)
  • nelle aree di tutela ambientale, tutti gli interventi che non sono liberi ai sensi del comma 5 dell'art. 64 della L.P. 15/2015 o che non rientrino fra le competenze del Sindaco ai sensi del comma 4 dell'art. 64 della L.P. 15/2015
  • piani attuativi, compresi i piani guida, che interessano zone anche parzialmente comprese nelle aree di tutela ambientale (art. 64, comma 3, della L.P. 15/2015)

- variante all'autorizzazione paesaggistica n. __ di data ______ ai sensi dell'art. 7, c.8, lett. a) della L.P. 15/2015 e s.m. (ITER 1)

- parere preventivo all'autorizzazione paesaggistica (ITER 2)

- parere obbligatorio sulla qualità architettonica

qualora NON sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 7, c.8, lett. b) della L.P. 15/2015

  • di piani attuativi, con esclusione dei piani guida previsti dall'articolo 50, comma 7, della L.P. 15/2015 (art. 7, c. 8, lett. b), numero 1, della L.P. 15/2015)(ITER 8)
  • degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, come precisati nella L.P. 15/2015, e sulle varianti di progetto relative a tali interventi, fatta eccezione per quelle in corso d'opera (art. 7, c. 8, lett. b), numero 2, della L.P. 15/2015)(ITER 4)
  • degli interventi autorizzati con la disciplina della deroga urbanistica ai sensi degli artt. 97 e 98 L.P. 15/2015 per opere pubbliche e di interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e degli interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dall'art. 106 della L.P. 15/2015 (art. 7, c. 8, lett. b), numero 4, della L.P. 15/2015)(ITER 5)
  • in caso di contrasto con la destinazione di zona, di progetti di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi residenziali o commerciali (art. 99, c. 1, della L.P. 15/2015) (ITER 4)

- parere per il recupero e riqualificazione urbana ed edilizia (ITER 4)

qualora NON sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi:

  • dell'articolo 105 della L.P. n. 15 del 2015, se in deroga alle previsioni del PRG
  • dell'articolo 109 della L.P. n. 15 del 2015

- parere obbligatorio e vincolante sulla qualità architettonica (ITER 4)

qualora NON sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica, nel caso di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario, ai sensi dell'art. 7, c.8, lett. b bis) della L.P. 15/2015

- parere vincolante per la ricostruzione filologica di manufatti distrutti (ITER 4)

qualora NON sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 107, comma 2, della L.P. 15/2015

Sezione 2 - esclusivamente per procedimenti attivabili da Comuni o Comunità

- parere obbligatorio sulla qualità architettonica

qualora NON sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 7, c.8, lett. b) della L.P. 15/2015 di progetti di opere pubbliche costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a servizi e attrezzature pubbliche e, negli insediamenti storici, sugli interventi di generale sistemazione degli spazi pubblici (art. 7, c. 8, lett. b), numero 3, della L.P. 15/2015) (ITER 6)

- il parere su pratiche edilizie in sostituzione della C.E.C.,

ai sensi dell'art. 7, comma 13, della L.P. 15/2015 (ITER 9)

- l'accertamento di ammissibilità sotto il profilo paesaggistico di opere abusive coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 133, L.P. 1/2008 (completare l'allegato 15 - DATI INFORMATIVI) (ITER 3)

- parere sulla compatibilità con la destinazione di zona del cambio d'uso ai sensi dell'art. 128 comma 3, lettera d) della L.P. 1/2005 (ITER 7)

Alla domanda dovrà essere allegata marca da bollo di euro 16,00 prima di essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo comunita@pec.comunita.valledeilaghi.tn.it

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Urbanistica

L'ufficio è di supporto alla Commissione Paesaggistica della Comunità (CPC).

Formati disponibili

PDF

Licenza di distribuzione

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

01/01/2025

Data di inizio pubblicazione

01/01/2025

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 09/04/2026 11:08

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