Richiesta di accesso civico generalizzato

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Come richiedere l'accesso a documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalla Comunità della Valle dei Laghi

A chi è rivolto

Possono presentare istanza non solo i singoli cittadini, ma anche professionisti, imprese, studenti e stranieri che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.

Cavedine
Madruzzo
Vallelaghi

Descrizione

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai documenti detenuti dalla Comunità, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013. Tale diritto risponde ad un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Si tratta di un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, è quindi attivabile da chiunque, senza necessità di alcuna motivazione.

Tale tipologia di accesso si esercita a norma dell’art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 10 del 2014 e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall'articolo 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle norme che prevedono specifiche esclusioni.

Riesame della richiesta

Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può presentare domanda di riesame alla RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Rimedi

Contro la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione della RPCT è ammesso ricorso al TRGA ai sensi dell'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo. È inoltre possibile presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo n.33 del 2013).

Come fare

La richiesta di accesso civico generalizzato non richiede l'utilizzo di una modulistica specifica, né l'indicazione di una motivazione particolare.

Per essere ritenuta valida, l'istanza deve contenere:

  • gli estremi completi del richiedente;
  • l'indicazione chiara dei documenti richiesti o, in alternativa, gli elementi necessari per la loro precisa identificazione.

È possibile presentare richiesta di accesso:

  • all’area organizzativa che detiene i documenti oggetto della richiesta, individuabili consultando la sezione Amministrazione del sito;
  • al Segretario generale, il quale provvederà a trasmettere la richiesta agli uffici competenti.

La domanda deve essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:

  • PEC (Posta Elettronica Certificata);
  • email ordinaria;
  • posta raccomandata con avviso di ricevimento;
  • consegna a mano, direttamente presso l'ufficio responsabile.

Cosa serve

Per presentare l'istanza di accesso civico generalizzato, occorre:

  • una richiesta scritta che contenga l’esatta indicazione dei documenti o dei dati oggetto dell'accesso (necessaria per permettere all'ufficio l’individuazione del materiale richiesto).
  • copia di un documento d'identità in corso di validità (obbligatorio qualora l'istanza venga trasmessa tramite PEC o email ordinaria).

Cosa si ottiene

Copia o visione dei documenti in possesso dell’Amministrazione

Tempi e scadenze

In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, la stessa si considera ufficialmente respinta (silenzio-rigetto).

Costi

GRATUITO

Il servizio è gratuito, eventuali costi di riproduzione verranno indicati a preventivo al richiedente prima del rilascio di quanto richiesto.

L’istanza di accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all’imposta di bollo quando è finalizzata al solo esame degli atti e nel caso in cui venga richiesta copia semplice dell’atto. Il tributo è invece dovuto sia sulla richiesta, sia sulla copia, quando quest’ultima è rilasciata in forma autenticata, nella misura di € 16,00 ogni 4 pagine (facciate).

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