Competenze
L’art. 15 (“Organi della Comunità”) della L.P. 16.06.2006 n. 3, come sostituito dall’art. 4 della L.P. 06.07.2022 n. 7, ha previsto quale organo della Comunità il “Consiglio dei Sindaci”.
Il Consiglio dei Sindaci:
- approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della Comunità;
- individua gli indirizzi generali e ne cura l’attuazione;
- adotta ogni altro atto sottopostogli dal Presidente;
- esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
Il Consiglio opera attraverso deliberazioni collegiali, che approva a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.