Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Art. 3, co. 7-bis, l.p. n. 23/1992
Diritto di accesso civico semplice
L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni che la Comunità della Valle dei Laghi ha l'obbligo di pubblicare sul sito ‘Amministrazione trasparente’, ove tale obbligo non sia adempiuto dall’amministrazione.
Modalità per l'esercizio dell'accesso civico semplice
La richiesta di accesso civico semplice va rivolta al Responsabile della Trasparenza della Comunità, utilizzando il modulo appositamente predisposto con le seguenti modalità (a scelta):
- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: segreteria@comunitavalledeilaghi.tn.it
- tramite posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: comunita@pec.comunitavalledeilaghi.tn.it
- a mano o tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comunità della Valle dei Laghi –Piazza Mons. Perli 3 - Vezzano - 38096 VALLELAGHI (TN)
Se la richiesta di accesso non viene sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
L’accesso civico semplice è caratterizzato da:
- assenza di limitazioni in ordine alla legittimazione soggettiva: la richiesta di accesso civico può essere formulata da chiunque;
- assenza di obblighi motivazionali in capo al richiedente: chiunque formuli la richiesta non deve dare dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza del dato o documento;
- gratuità del rilascio, salvo il rimborso del costo di riproduzione;
- obbligo di conclusione del procedimento di accesso con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (salva la possibilità di un suo prolungamento nei casi di notifica ad eventuali controinteressati).
Rimedi
Nei casi di diniego totale o parziale della richiesta di accesso civico o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo. E’ inoltre prevista la possibilità di ricorrere al Difensore civico e al Tribunale regionale di giustizia amministrativa.
Riferimenti:
Responsabile della trasparenza: il Segretario Generale Reggente
- telefono: 0461 – 340163 e-mail: segretario@comunitavalledeilaghi.tn.it
Titolare del potere sostitutivo: il Presidente
telefono: 0461 – 340163 e-mail: presidente@comunitavalledeilaghi.tn.it
Accesso civico. Individuazione del Responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
Regolamento sul diritto di accesso civico e documentale
MODULO RICHIESTA ACCESSO CIVICO SEMPLICE
MODULO RICHIESTA ACCESSO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO